La Fondazione Manzoni vs i collezionisti: chi decide se un’opera d’arte è falsa?

Paolo Miki D'Agostini · Luglio 16, 2026 · 6 min di lettura

La decisione sull’identità artistica ridisegna il peso di archivi e fondazioni nelle controversie sull’autenticità. Il nodo, però, resta l’assenza di una disciplina chiara.

La controversia nasce da sette opere attribuite a Piero Manzoni: quattro tele grinzate, un pezzo di ovatta a rettangoli e due pacchi in carta di giornale. Gli eredi dell’artista le contestano da anni; i collezionisti che le possiedono ne rivendicano invece l’autenticità. In mezzo c’è una domanda che il mercato dell’arte italiano continua a rinviare: chi può dire, con effetti davvero decisivi, se un’opera è falsa? Per molto tempo il baricentro è stato fuori dai tribunali: archivi, fondazioni e cataloghi ragionati hanno orientato in modo determinante il destino commerciale delle opere. I loro pareri non hanno mai avuto, in senso tecnico, il valore di una sentenza; nella pratica, però, potevano aprire o chiudere il mercato. L’ordinanza della Cassazione del maggio 2026 interviene proprio su questo equilibrio.

IL CASO MANZONI: SETTE OPERE E UN VERDETTO RIBALTATO

Piero Manzoni è una figura centrale dell’arte italiana del Novecento. Nel 2023, gli eredi Elena e Giuseppe Manzoni – che da vent’anni gestiscono la Fondazione Archivio Opera Piero Manzoni – hanno portato in tribunale i possessori di sette opere attribuite all’artista: quattro tele grinzate, un pezzo di ovatta a rettangoli, due pacchi in carta di giornale. Tra i convenuti il collezionista danese Jan Giovanni Ghisalberti. Secondo gli eredi erano falsi. Secondo i collezionisti erano autentici. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 4750/2023, ha dato ragione agli eredi. La Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 1546/2025, ha confermato. Poi è arrivata la Cassazione. Con l’ordinanza n. 15821 del 22 maggio 2026, la Prima Sezione civile (R.G. 16022/2025) non ha detto se quelle opere siano vere o false: ha detto che il processo va rifatto perché il fondamento giuridico usato finora è sbagliato. Da qui il caso cambia natura: l’autenticità materiale delle opere resta sullo sfondo, mentre diventa centrale il titolo giuridico che consente agli eredi di contestarne la circolazione.

IL PUNTO DECISIVO: IL DIRITTO MORALE NON BASTA

Gli eredi Manzoni avevano basato la loro azione sul diritto morale d’autore (articoli 20 e 23 della legge n. 633 del 1941): il diritto dell’artista di proteggere l’integrità delle sue opere e la propria reputazione. La Cassazione ha spiegato che questo diritto non può essere usato per dire cosa l’artista non ha fatto. La Corte afferma senza ambiguità: il diritto morale d’autore tutela il rapporto tra l’autore e le opere che ha effettivamente creato. Non attribuisce un potere generale di certificazione su tutto ciò che gli viene attribuito. Non è una facoltà di disconoscere la paternità altrui. La Corte individua allora un diverso terreno di tutela: l’identità artistica come proiezione dell’identità personale. L’attribuzione di opere non realizzate dall’artista non incide su un diritto d’autore relativo a un’opera inesistente; può però danneggiarne il nome, l’immagine e la reputazione pubblica. La tutela passa quindi dagli articoli 7 e 8 del Codice civile, non dal solo diritto morale d’autore. Il passaggio non è solo teorico. Sposta il giudizio dal rapporto tra autore e opera al modo in cui il nome dell’artista viene utilizzato nel mercato. L’inserimento o l’esclusione da un catalogo resta un elemento importante, ma non esaurisce il problema.

COSA SIGNIFICA PER FONDAZIONI E ARCHIVI

Per fondazioni e archivi la decisione pesa, ma non li mette fuori gioco. Il loro parere continua a contare e, in molti casi, continuerà a orientare il mercato. La differenza è che non può più essere trattato come un verdetto impermeabile alla verifica giudiziale. Davanti a una contestazione, dovrà misurarsi con perizie, documenti, provenienze e altri elementi di prova. Anche la posizione degli eredi ne esce meno automatica. Il legame familiare con l’artista non basta, da solo, a fondare l’azione. La Cassazione richiede che sia allegato e provato – anche tramite presunzioni – un impegno effettivo nella tutela del nome e dell’immagine del congiunto, insieme a un pregiudizio, anche solo potenziale ed esclusivamente morale, derivante dalla circolazione delle opere contestate. La legittimazione deve quindi poggiare su un interesse effettivo e riconoscibile. Resta poi il limite del giudizio. Un tribunale non serve a sciogliere una questione storico-artistica in astratto: interviene se c’è un diritto da proteggere. Nel caso dell’arte, secondo la Cassazione, quel diritto può essere l’identità artistica della persona. Il richiamo al precedente n. 3779 del 1978 serve proprio a chiarire che può rilevare anche un pregiudizio soltanto potenziale e di ordine morale, prodotto dalla circolazione di opere falsamente attribuite.

E PER CHI COMPRA ARTE?

Per i collezionisti cambia soprattutto il grado di affidamento sul certificato. Un’autentica o un parere favorevole restano elementi importanti, ma non chiudono da soli una controversia. Se il caso arriva davanti a un giudice, entrano in gioco prove, perizie, testimonianze e storia dell’opera. Il certificato è parte del quadro, non il quadro intero. Chi compra un’opera che si rivela falsa può citare il venditore. Citare la fondazione? Forse, ma solo se si dimostra una negligenza grave. La Cassazione non entra nel merito: rimanda ai giudici di Appello. Per chi possiede opere contestate, come nel caso Manzoni-Schubert, il dato pratico è questo: nessun certificato garantisce da solo una protezione totale. Se gli eredi portano elementi sufficienti, il giudice può entrare nel merito. La Corte d’Appello di Milano dovrà ora rifare il processo sulla base del fondamento giuridico indicato dalla Cassazione.

IL PRINCIPIO GIURIDICO C’È. IL SISTEMA RESTA INCOMPLETO

L’ordinanza prova a tenere insieme due esigenze: evitare che fondazioni e archivi diventino arbitri assoluti dell’autenticità e, allo stesso tempo, riconoscere che l’attribuzione di un falso può incidere sull’identità pubblica dell’artista. È un equilibrio costruito dal giudice, non una disciplina di sistema. Finché il legislatore non interverrà, resteranno aperti i problemi più concreti: responsabilità degli enti che autenticano, trasparenza delle procedure, valore dei certificati, tutela di chi acquista in buona fede. Sono questioni che una singola ordinanza può illuminare, ma non regolare compiutamente. La vicenda Manzoni lascia quindi un principio più chiaro, ma non una regola definitiva per il mercato. Le prossime controversie diranno quanto spazio avranno, in concreto, archivi, eredi, collezionisti e giudici nel decidere la sorte di un’opera contestata.

Paolo Miki D’Agostini
La fiducia dei lettori è l’unico capitale che non segue i cicli di mercato.


FONTI PRIMARIE: Ordinanza Cassazione n. 15821 del 22/5/2026, Prima Sez. civile (R.G. 16022/2025); Trib. Milano n. 4750/2023; C. App. Milano n. 1546/2025; L. 633/1941 artt. 20, 23; C.c. artt. 7, 8; Cass. n. 3779/1978.

Paolo Miki D'Agostini